INCENTIVI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
BONUS 75%
Bonus barriere architettoniche per le tue porte: cos’è chi, chi sono i beneficiari e come funziona
Il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è un’agevolazione volta a migliorare la visitabilità e l’accesso delle strutture; i dettagli di tale incentivo sono indicati nella Circolare num. 17/E dell’Agenzia delle Entrate.
Ti consigliamo di fare riferimento ai Decreti Legge emessi in merito e alla suddetta circolare, nel frattempo possiamo riassumere:
1. Cos’è il Bonus Barriere Architattoniche?
È una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici già esistenti.
2. Di che tipo di detrazione si tratta e quali sono i tempi da tenere in considerazione?
Si tratta di una detrazione all’imposta IRPEF per le spese documentate sostenute dall’1 gennaio 2022 ed è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
3. Chi sono i beneficiari?
Possono fare richiesta dell’agevolazione:
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni,
- le società semplici,
- le associazioni tra
professionisti - i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
4. Quali sono i limiti di spesa?
La detrazione sarà ripartita in cinque quote annuali di pari importo e corrispondente al 75 per cento delle spese sostenute. È calcolata su un ammontare complessivo uguale o inferiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
5. Quali sono i principali documenti da produrre e/o conservare?
Dalla succitata circolare si evince che per interventi direttamente finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono necessari:
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili,
- Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile,
- Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta, - In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio,
– Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
6. Dove si possono trovare ulteriori approfondimenti?
Si prega di far riferimento a:
- Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
in edifici già esistenti (Righi da E41 a E43 – cod. 21 e cod. 22) - Art. 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)